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Servizi

  • Incarico del Medico Competente

  • Sorveglianza Sanitaria ed Elaborazione del Protocollo Sanitario Diviso per Mansioni

  • Informazione di ogni Dipendente del risultato e del significato degli esami a cui è stato sottoposto 

  • Sopralluogo e visita degli Ambienti di Lavoro

  • Elaborazione dei Risultati Anonimi Collettivi e partecipazione alla riunione annuale e/o periodica

  • Referente nei confronti degli enti di controllo ( ASL )

  • Collaborazione con il datore di Lavoro alla Stesura del Piano di Valutazione dei Rischi

  • Corsi di primo soccorso per la formazione dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza sanitaria

INCARICO MEDICO COMPETENTE

Articolo 25 D. Lgs 81/08 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del
segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai
fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La gestione della Medicina del lavoro nelle aziende comprende tutte le attività proprie del Medico Competente così come previsto dagli artt. 3839 40 E 41 del D.Lgs 81/08;

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi
universitari da definire con apposito Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in
vigore del presente Decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per
almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono abilitati a
svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare,
ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti
in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi
ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico
con funzioni di coordinamento.

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente
decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione
relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma
1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per
iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.

PRIMO SOCCORSO

Articolo 45 D. Lgs 81/08 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio
sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
successive modificazioni.

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